Nella sentenza 10140/2024 i giudici della settima sezione del Consiglio di Stato hanno ribadito che la valutazione dell’interesse culturale di un bene è un’esclusiva prerogativa dell’amministrazione responsabile del relativo vincolo e comporta un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura.
Peraltro i giudici di Palazzo Spada chiariscono che l’apprezzamento svolto dall’amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all’ art. 9 Cost., è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione. Il giudice amministrativo, infatti, può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti della opinabilità scientifica, senza sostituire il giudizio dell’amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2024, n. 7001; sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8074; sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it