Un comune di 2mila abitanti rappresenta che l’UTC ha come apicale un ingegnere di Cat D. In organico da un paio di anni è stato assunto un geometra di cat C che nel frattempo si è laureato come architetto e presta la sua attività in un comune vicino con scavalco di eccedenza in funzione apicale però di cat C. In considerazione di questa ultima circostanza il Sindaco, posto che ha laurea in architettura, vorrebbe attribuire, al suddetto soggetto, le funzioni vicarie dell’UTC in assenza o impedimento dell’ingegnere, con ciò replicando la pratica in uso presso tanti enti locali a fronte della medesima esigenza.
L’ente, ciò premesso si chiede se è legittima l’ipotesi su prospettata e se tali funzioni vicarie possano portare il dipendente a chiedere in futuro mansioni superiori posto che il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni vicarie lo escluderebbero espressamente.
Gli esperti di Anci Risponde, in relazione alla situazione prospettata, viste le dimensioni dell’Ente, fanno rilevare che si deve presumere che nel settore tecnico del Comune non vi siano in organico altri Funzionari ex cat. D in possesso delle competenze necessarie per l’attribuzione di un incarico ad interim, che dovrebbe normalmente rappresentare la prima opzione da considerare.
Stando così le cose, le funzioni vicarie ad un dipendente di Area Istruttori può avvenire a determinate condizioni. Il presupposto iniziale deve necessariamente essere l’assenza di una doppia remunerazione: per la stessa posizione organizzativa non è consentito corrispondere due retribuzioni di posizione contemporaneamente. Ogni eventuale riconoscimento economico a favore del vicario deve vedere una corrispondente decurtazione del trattamento spettante al titolare; diversamente, la responsabilità del vicario dovrà essere svolta a titolo gratuito, il che pare per nulla equo oltre che poco corretto.
Affinchè la sostituzione possa avvenire, inoltre, non è sufficiente la mera nomina del vicario, ma occorre una previsione specifica all’interno del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con la quale disciplinare in quali circostanze l’avvicendamento potrà essere attivato. E’ sicuramente da escludere l’assenza per ferie, stante quanto disposto dall’art. 38 comma 1 del CCNL, perché il titolare continua a percepire l’intera retribuzione di posizione, o per congedo di maternità/paternità. Per le altre assenze, è opportuno definire una soglia minima di assenza oltre la quale può scattare la sostituzione, su decreto del Sindaco.