Come è noto, il dl “Milleproroghe” prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso dl “Milleproroghe” dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.
Proprio per la formulazione specifica della disposizione speciale, che reca la “possibilità” per i Comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, si ritiene che sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al termine autonomo del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa corrispettiva) porti con sé anche la proroga tacita di quest’ultimo. Tuttavia, considerata la delicatezza del punto, non appare prudente consigliare i Comuni nel senso indicato.
La nota di chiarimento che pubblichiamo contiene delucidazioni anche in ordine al termine “non perentorio” del 31 marzo p.v. indicato nella delibera ARERA n.15/2022, che dovrà essere allineato con la data entro cui approvare il PEF.Rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche – Il MITE conferma la privativa dei Comuni in tutte le fasi della gestione.
Con nota della Direzione Generale dell’Economia circolare del MITE, si conferma il diritto di privativa dei Comuni i quali dispongono, in base alla legge, le misure inerenti “tutte le fasi” della gestione dei rifiuti urbani e quindi: le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovendo il recupero delle stesse.
“Una eventuale raccolta” – afferma il MITE – “svolta da soggetti terzi, non affidatari del servizio pubblico di gestione e diversi dai soggetti autorizzati dai Consorzi, potrebbe comportare una sottrazione di alcuni flussi di rifiuti per i comuni sia ai fini delle quantità di rifiuti oggetto dell’affidamento del servizio integrato sia ai fini del raggiungimento degli obblighi di raccolta differenziata, nonché per i consorzi di filiera, i quali potrebbero sia non riuscire ad adempiere agli obblighi ad essi attribuiti sia perderne la tracciabilità, indispensabile per il raggiungimento dei target di recupero.
Peraltro, una simile ipotesi potrebbe condurre alla indeterminatezza dei costi delle operazioni di raccolta oltre che per i Comuni anche per l’utenza domestica, che è comunque tenuta alla corresponsione della TARI anche qualora il ritiro venga effettuato da altro soggetto”.
Pubblichiamo una nota informativa dell’ANCI e il quesito della regione Piemonte, da cui origina la Nota del MITE sopra richiamata.