E’ quanto ha sentenziato il Consiglio di Stato sezione VI, 25 ottobre 2024, n. 8546, conformemente alla giurisprudenza recente, chiarendo che è tardiva la domanda presentata via pec le cui ricevute di accettazione e di consegna siano successive di pochi secondi rispetto all’orario di scadenza indicato dalla lex specialis (nella specie 33 e 35 secondi dopo le ore 12.00) in quanto, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva. Difatti, allorquando si indica un numero intero (nella specie, ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero e tale ricostruzione risulta ragionevole e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento predicati dall’art. 97 Cost. e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. (1).
I giudici, come si legge ancora nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, hanno specificato che ai fini del computo della scadenza del termine di partecipazione determinato dalla lex specialis, la fine del giorno considerato (ovvero, “lo spirare della mezzanotte”) non resta integrata fino a che non sia consumato l’ultimo dei 86.400 secondi che compongono il giorno: il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo. Pertanto, il giorno termina effettivamente alle ore 23:59:59, mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore “00:00:00”, senza soluzione di continuità, indiscutibilmente rappresentando il primo secondo del nuovo giorno. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2018, n. 1745
(2) Conformi: Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2023, n. 1519
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it