In tema di autorizzazione delle stazioni radiofoniche e di protezione dalle esposizioni a campi elettrici il d.P.C.M 8 luglio 2003 ha natura innovativa ed intenti di semplificazione amministrativa e non va integrato necessariamente con la disciplina pregressa, tendenzialmente superata come risulta dall’art. 16, l. n. 36 del 2001 e dai successivi interventi del legislatore che non hanno comportato alcuna riviviscenza del d.m. 10 settembre 1998, n. 381 in punto di monitoraggio delle emissioni.
La Sezione ha chiarito che alla conclusione alla quale è pervenuta ci si arriva anche dal raffronto fra le fonti. La disposizione che è oggetto di interpretazione, contenuta nella tabella B del d.m. 10 settembre 1998, n. 381, regola “modalità ed esecuzione delle misure e valutazioni”. L’art. 6 del nuovo d.P.C.M. 8 luglio 2003, disciplinando specificamente “tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione”, non ripetendo più i dettagli contemplati dalla vecchia tabella B e non prescrivendo più misurazioni in luogo di calcoli, qualora risultasse superato il limite della metà, risulta quindi in netto contrasto con la norma pregressa. Il vecchio decreto non conteneva un tale articolo specifico, ma aveva fatto riferimento a questo dettaglio esclusivamente nell’allegato.
Definire la disciplina nuova del d.P.C.M. 8 luglio 2003 per sua stessa filosofia non esaustiva e di solo completamento (questo aveva fatto il Tar), risulta senza una motivazione logica. Anzi, confrontando puntualmente le due fonti, il nuovo decreto risulta nettamente più dettagliato, anche nei suoi allegati ed ispirato (secondo l’interpretazione fornita dalla parte appellante) ad intenti di semplificazione.