La problematica sottesa ad un recente quesito pervenuto alla Redazione di Anci Risponde, è collegata alla fattispecie attinente all’ambito territoriale di validità ed efficacia dei permessi per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, rilasciati dal Comune in virtù della previsione di cui all’art. 188 bis Codice della Strada, vista l’assenza di una norma nazionale di esecuzione in materia ed il D.M. 7 aprile 2022, adottato di recente, si limita a definire la segnaletica stradale verticale ed orizzontale degli “stalli rosa”.
L’Ente in particolare chiede di sapere se i permessi ad utilizzare gli stalli rosa rilasciati dai comuni in forza di un proprio regolamento in materia, abbiano validità su tutto il territorio nazionale o se, invece, debbano ritenersi validi per la sola fruizione degli stalli presenti sul territorio del comune di rilascio del permesso rosa.
La soluzione al quesito, a sentire degli esperti di Anci Risponde, deve muovere dalla individuazione delle modalità, condizioni e limiti indicati nell’autorizzazione rilasciata dal Comune: non è infatti da escludersi che il permesso per poter sostare negli appositi “stalli rosa” possa essere limitato solo a quelli presenti sul proprio territorio comunale.
A tale conclusione parrebbe giungersi attraverso una lettura sistematica di norme costituzionali, ordinarie e secondarie che, nell’individuare il Comune quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, attribuisce allo stesso poteri e funzioni da esercitarsi nell’ambito del proprio territorio.
Il Territorio comunale rappresenta infatti la porzione di superficie nazionale entro la quale gli atti adottati dall’Ente territoriale sono validamente efficaci ed oltre il quale essi cessano di essere produttivi di effetti.
In mancanza quindi di una norma nazionale di esecuzione in materia, le disposizioni regolamentari adottate dal Comune per disciplinare il rilascio del permesso ad utilizzare gli stalli rosa non possono che valere entro i propri confini territoriali.
Parrebbe congruente in tal senso, ossia della “limitazione” territoriale del permesso, la disposizione di cui al 4 comma dell’art. 188 bis che stabilisce “Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173”.
In altri termini, la titolarità del permesso, utilizzato oltre i limiti indicati nell’autorizzazione del caso, espone comunque l’avente diritto a sanzione amministrativa.