In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni unite con l’ordinanza n. 26598/2024 affermando nella sintesi massimata e diffusa dagli uffici della Corte, che al Comune spetta il potere di gestione e amministrazione dei beni frazionali di uso civico fino alla costituzione dell’Amministrazione separata dei beni civici frazionali, la quale succede all’ente locale e subentra nei rapporti da questo già instaurati.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di condanna di un’associazione sportiva alla restituzione di beni gravati da uso civico, affermando che, una volta costituita, l’Amministrazione separata istante era succeduta, dal lato del concedente, nella convenzione con cui il Comune aveva affidato tali cespiti all’associazione per la realizzazione di un centro sportivo).
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 78, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art.
1, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 5 com. 3, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 13,
Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 14, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 15, Legge Prov.
14/06/2005 num. 6 art. 16, Legge 17/04/1957 num. 278
Massime precedenti Vedi: N. 345 del 1966 Rv. 320668-01, N. 2533 del 1951 Rv. 880208-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione