Prosegue il lavoro delle Anci regionali di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria per sostenere normativamente la Ricostruzione del Cratere Sisma 2016.
Come Presidente di ANCI ed in accordo con i miei colleghi Sindaci abruzzesi, abbiamo lavorato per proporre al Governo e al Parlamento una serie di emendamenti, da inserire nella prossima finanziaria, finalizzati a rafforzare tutte quelle azioni utili a favorire e sostenere il rilancio socioeconomico di questo territorio.
Rifinanziamento del fondo di 35 milioni già esaurito istituito come contributo in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori dei comuni colpiti con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici; proseguimento della Zona Franca Urbana per almeno ulteriori 5 anni; estensione della possibilità di istituire una ZES per l’area Appenninica; inclusione dell’area del cratere nelle aree ammesse a beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro;stabilizzazione del personale; compensazione per il minor gettito IMU; proroga delle procedure semplificate per la ricostruzione pubblica e privata per ulteriori 5 anni; ammissibilità al finanziamento dei costi per l’acquisto e l’urbanizzazione delle aree destinate alla delocalizzazione di edifici pubblici e scuole; impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree dal Sisma Centro Italia; scorporo delle spese straordinarie sostenute per scongiurare il Dissesto Finanziario degli Enti Locali.
Ecco i principali capitoli del pacchetto di emendamenti messi a punto dal Coordinamento interregionale delle Anci regionali di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo e dai membri della cabina di regia che saranni inviati alla Commissione Bilancio e ai Parlamentari eletti nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.
La Ricostruzione fisica non può prescindere da un parallelo rilancio economico/sociale con risorse specifiche e straordinarie deve essere accompagnata, ora più che mai, dal rilancio economico sociale dei nostri territori.
Diventa necessario, poi, rendere più veloce la ricostruzione pubblica e privata: le stazioni appaltanti dovranno poter procedere all’affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica.
Sarà fondamentale garantire sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici: le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno provveduto ad emettere i relativi bandi ed a stilare le conseguenti graduatorie che hanno esaurito la dotazione finanziaria.
Andrà erogato un sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell’area cratere.
A tutto ciò si aggiunge la richiesta per la prosecuzione di “zona franca urbana” per il sisma centro Italia, nonché l’istituzione zes “cratere sisma 2016” al fine di trattenere l’imprenditoria locale e se possibile attrarre di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.
Infine, abbiamo proposto, da subito, misure per la stabilizzazione del patrimonio umano impiegato nella ricostruzione e per la definizione di una indennità aggiuntiva per tutte quelle risorse umane impegnate, all’interno dei Comuni, alla lavorazione delle istruttorie.
La volontà è accelerare il percorso di ricostruzione al fine di restituire la propria identità a tutti i territori e ai comuni
I Sindaci, come sempre, sono in prima linea per le nostre comunità.
EMENDAMENTI
Stabilizzazioni del personale per Comuni del cratere 2016*
Art. 162
Stabilizzazioni sisma
All’articolo 162, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell’espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell’ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.”.
Motivazione
La norma serve a rendere il quadro giuridico delle stabilizzazioni del personale precario impegnato nella ricostruzione post sisma 2016, certo, omogeneo e soprattutto, efficace.
In particolare, al fine di non vanificare la portata applicativa della disposizione contenuta nel cd decreto Agosto ( DL 104) convertito in legge 126/2020, si chiarisce che il personale da assumere a tempo indeterminato possa aver maturato il requisito di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 ( tre anni di servizio) entro il 31 dicembre 2021 e anche in amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché rientrante nell’elenco dei Comuni di cui agli allegati del DL 189/2016, convertito in legge n. 229/2016 nonché cumulando i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile, tra cui quelli di collaborazioni coordinate e continuative.
La disposizione consente infine di computare – sempre ai fini delle stabilizzazioni di cui all’articolo 57 comma 3 del DL 104 convertito in legge n. 126/2020- anche le assunzioni effettuate previa procedura selettiva, da parte di soggetti terzi, anche di diritto privato, nell’ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.
Indennità aggiuntiva sisma*
Aggiungere il seguente articolo:
- Con riferimento al completamento del processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016, al fine di accelerare le istruttorie finalizzate alla concessione del contributo di cui all’art. 12 del decreto-legge 17 novembre 2016, n° 189, come convertito con legge 15 dicembre 2016 n° 229, negli anni 2021 e 2022 i comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del predetto decreto possono corrispondere al proprio personale, anche incaricato di posizione organizzativa, formalmente delegato da parte dei vice commissari ai sensi del comma 4, del citato articolo 12, un’indennità aggiuntiva, con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni interessate. L’importo dell’indennità aggiuntiva non può essere superiore al 30 per cento della retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa, o al 30 per cento del trattamento accessorio ordinariamente spettante per il restante personale. L’indennità di cui ai precedenti periodi non è soggetta ai limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Motivazione
L’attività svolta in ambito territoriale dal personale comunale per istruire le istanze di concessione del contributo per la ricostruzione a supporto della Gestione commissariale si sovrappone alle normali funzioni svolte dagli uffici comunali. Si tratta di un carico straordinario che impone un consistente aggravio di attività. A fronte delle limitazioni finanziarie al salario accessorio, l’emendamento è finalizzato ad introdurre uno strumento acceleratorio.
Esenzione quota di riserva assunzioni obbligatorie per contratti a tempo determinato per emergenza sisma*
Dopo l’articolo 162 aggiungere il seguente articolo:
Art. XY
(Modifica legge n. 68/99 )
Al comma 1 dopo le parole “….con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,” aggiungere le seguenti parole : ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato assunti in base a norme speciali di emergenza
Motivazione
La ratio della proposta è finalizzata ad escludere dal computo della quota di riserva i lavoratori assunti sulla base di normative speciali conseguenti al verificarsi di situazioni di emergenza, quali il terremoto, contingenti e limitate nel tempo.
Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile
Al D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’art. 57 quater, il seguente 57 quinquies:
«57 Quinquies: (Modifica all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “per figure professionali”. »
Motivazione
Si tratta di una modifica al D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), e, in particolare, all’art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).
L’attuale comma 1-ter prevede per l’anno 2020 una dotazione finanziaria pari ad € 8,300 milioni che divisa per il numero massimo di unità di personale assumibile, pari a 200, indica una spesa pro-capite di € 41.500,00. Tale tetto di spesa individuale è difficilmente raggiungibile per la maggior parte dei contratti. Esso, infatti, è stato calcolato al lordo delle somme dovute per gli oneri accessori, nonché per l’eventuale conferimento di posizione organizzativa. Pertanto, solo alcune figure riescono a raggiungere tale tetto, posto che la retribuzione tabellare lorda annua di una cat. C è oggi pari ad € 32.702,60, mentre per una cat. D. è pari a € 35.447,18.
La proposta ricalca la modifica introdotta al comma 1 del medesimo art. 50-bis dall’art. 22, comma 2, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale modifica ha eliminato le parole “, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” inizialmente inserite all’interno del comma 1, consentendo un maggior numero di assunzioni poiché, in assenza di un contingentamento numerico, la spesa è stata legata unicamente al tetto finanziario previsto.
Oppure:
Inserire dopo l’articolo 57, il seguente 57 bis:
«ART. 57-bis (Modifica all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “400 unità complessive”. »
All’articolo 57, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:
“3-nonies. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.
3-decies. Al comma 3-quinquies dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi”.
Motivazione
La proposta ha l’obiettivo di recuperare i residui non spesi nei precedenti esercizi al fine di potenziare le dotazioni finanziaria gli Uffici Speciali e della struttura commissariale senza maggiori oneri a carico del bilancio.
Compensazione minor gettito IMU*
All’art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 come segue:
«Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell’entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di _xxxxx__ milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.
Il Commissario comunica al tavolo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di _xxxx__ milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114.»
Motivazione
Nel D.L. 104/2020 al comma 5 è previsto il ristoro ai Comuni del minor gettito TARI, mentre nulla è previsto per la più consistente minore entrata rappresentata dall’IMU sui fabbricati inagibili o distrutti.
Ricostruzione pubblica e privata *
All’Art. 1 del DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a bis):
“a bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’art. 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i.”
Motivazione
Si ritiene necessario prorogare le procedure semplificate in materia di appalti di lavori, beni e servizi, introdotte dal DL 76/2020, almeno di 5 anni o comunque sino al completamento delle attività di ricostruzione pubblica di cui all’art. 14 del dl 189/2016 riportando la soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi all’importo originariamente previsto dal decreto legge e poi modificato dal Parlamento di 150mila euro.
Ammissibilità costi per urbanizzazione e acquisto aree per delocalizzazione edifici pubblici e scuole
All’art. 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., la lettera a) è sostituita con la seguente:
“a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.”
Motivazione
Tale proposta dovrebbe superare le criticità relative al fatto che i Comuni non hanno, spesso, a disposizione risorse per l’esproprio delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei casi in cui sia indispensabile la delocalizzazione degli edifici (problema presente in modo costante sulla delocalizzazione delle scuole). Occorre, pertanto, apportare una modifica all’art. 14, comma 2 del DL 189/2016, sostituendo la lettera a) con la previsione espressa di considerare tra i costi ammissibili a finanziamento, nei piani già approvati e in quelli in corso di approvazione relativi alle opere pubbliche, i costi relativi alle opere di urbanizzazione di queste nuove aree, nonché i costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione delle infrastrutture pubbliche.
Estensione impignorabilità fondi ricostruzione*
All’articolo 57, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge n. 126/2020, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma:
“15-bis. Nei Comuni di cui al comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all’articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all’articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell’art. 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
Motivazione
Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 all’art.57 al comma 15 stabilisce l’impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. Si richiede che la norma suddetta sia estesa al territorio interessato dal Sisma Centro Italia, che ha distrutto il Comune di Amatrice, il Comune di Accumoli ed il Comune di Arquata del Tronto, ed ha causato 299 vittime,.
Una devastazione così rilevante ha sconvolto le Comunità locali, spezzando nuclei familiari provocando dolore e disperazione. In tale scenario è comprensibile che alcuni familiari e parenti delle vittime abbiano riversato tutta la loro disperazione ed il loro risentimento nei confronti degli Enti che, a diverso titolo, ritengono responsabili della tragedia che li ha colpiti. Pertanto, conseguentemente, nei procedimenti penali che sono stati attivati, molti famigliari si sono costituiti Parti Civili con richiesta di indennizzi per le vittime del sisma. A titolo di esempio si riporta quello andato a sentenza il primo dei cinque Procedimenti in corso, che ha visto condannati gli imputati ed in solido gli Enti Pubblici coinvolti (Regione Lazio, A.T.E.R. della Provincia di Rieti, e Comune di Amatrice) con una provvisionale superiore a complessivi € 4.000.000,00. E’ del tutto evidente che il Comune di Amatrice pur comprendendo il dolore dei parenti delle vittime, non sia in condizione di provvedere al risarcimento né di questo primo giudizio né di quelli eventualmente che potranno seguire.
Pertanto, si chiede l’estensione della norma suddetta ai Comuni del Cratere Centro Italia, in modo da evitare che possano essere oggetto di procedure di sequestro o pignoramento e di ogni esecuzione forzata, conseguente ad azione esecutiva o cautelare, derivanti da sentenze inerenti i procedimenti penali e/o civili, relativi ai decessi causati dagli eventi sismici del 2016. Tale provvedimento non oneroso per il bilancio dello Stato, sanerebbe una ingiustizia palese a danno dei Comuni Terremotati del Centro Italia, che non sono stati inseriti nel provvedimento sopra richiamato, ma non metterebbe al riparo l’Ente dal Dissesto Finanziario.
Modifiche al DL 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016 *
Al d.l. 113/2016 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
All’art. 4 comma 1 secondo periodo: dopo le parole “50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.”, aggiungere le parole :“con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti”.
Motivazione
Il DL 113/2016 convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, all’ art. 4. “Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” prevede che:
“Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è stato istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022”.
“Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.”
Tale formulazione non tiene in considerazione che, proprio a causa dell’evento calamitoso, i Comuni si trovano nella condizione di dover affrontare spese straordinarie, finanziate con risorse specifiche messe a disposizione dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti Pubblici, nonché provenienti da donazioni, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, per il sostegno alle popolazioni per il sostegno alle attività economiche la cui funzionalità è stata notevolmente ridimensionata dalla distruzione delle abitazioni, dei laboratori e dei negozi, per gli interventi di sostegno alle famiglie e per quelli finalizzati alla ripresa economica dei territori.
Pertanto, si rende necessario scorporare, dalla spesa sostenuta negli ultimi tre anni, le spese straordinarie, sostenute con risorse dedicate e contingenti, che, conseguentemente, non possono essere considerate ordinarie e, tantomeno, strutturali e che inciderebbero, in maniera determinante, all’innalzamento della soglia di intervento dello Stato per scongiurare il Dissesto Finanziario degli Enti Locali, vanificando di fatto le finalità del provvedimento.
Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016
All’articolo 20 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 le parole “ Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle parole “Una quota pari a complessivi xxxx milioni di euro delle risorse del fondo di cui all’articolo 4”:
- al comma 2 le parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
Motivazione
L’ articolo 20 comma 1 del DL 189/2016 aveva disposto che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione fosse trasferita sulle contabilità speciali e riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori dei comuni colpiti, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici.
Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno provveduto ad emettere i relativi bandi ed a stilare le conseguenti graduatorie che hanno esaurito la dotazione finanziaria. Di seguito si riporta il quadro complessivo delle richieste delle imprese ritenute finanziabili dalle regioni e di quelle finanziate nei limiti del fondo.
In Abruzzo sono risultati finanziabili N. 112 aziende per € 10.650.000 e sono state finanziate n. 43 aziende
Nel Lazio sono risultati finanziabili N. 326 aziende per € 16.773.427,66 e che non hanno trovato spazio nel finanziamento.
Nelle Marche sono risultati finanziabili N. 2032 aziende per € 157.451.987,81 e sono state finanziate N 235 aziende per Euro 19.209.530,00
In Umbria sono risultati finanziabili N. 437 aziende per € 27.439.026,82 e sono state finanziate N. 52 aziende per € 4.702.922,38
Tutto ciò considerato si chiede di rifinanziare la necessaria somma per completare le graduatorie istruite che hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende.
Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell’area cratere
All’art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all’articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l’attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l’ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l’applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5.ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:
a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
d) sostegno per l’accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,
5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d’asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell’entità dei ribassi d’asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell’ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell’Agenzia per la coesione territoriale.
5-octies. Al fine di consentire l’applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
Motivazione
La proposta è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività economiche destinando il 5% delle risorse assegnate alla ricostruzione pubblica al finanziamento di percorsi di sviluppo economico sostenibile e di innovazione ambientale (promozione del Turismo e delle attività culturali, dello sviluppo dell’economia circolare, il rafforzamento dei servizi sociosanitari, sostegno all’accesso al credito delle micro e piccole imprese insediate, ecc.).
Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia
All’art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
- b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;
- c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».
6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 114».
Motivazione
In considerazione dei danni subiti all’area appenninica del Centro Italia, il comma 6 dell’art.57 del D.L. 104/2020 è completamente sostituito da una nuova formulazione volta stabilire il proseguimento della Zona Franca Urbana per almeno ulteriori 5 anni e a chiarire la proposta contenuta nell’attuale formulazione dell’Art. 57 del DL 104/2020, che appare troppo riduttiva, oltre che in termini temporali, anche di risorse messe a disposizione.
Istituzione zes “cratere sisma 2016”
All’art. 4 del decreto – legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:
“Comma 4 ter. : Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell’area appenninica interessata. “
Motivazione
L’obiettivo è quello di estendere la possibilità di istituire una ZES per l’area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016. Al fine di trattenere l’imprenditoria locale e se possibile attrarre di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.
Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all’art.1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.
Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi insediano entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all’interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere, compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all’applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all’interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
- esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
- esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
- esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all’interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l’esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
- esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
- esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all’anno di imposta 2050.
I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall’Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l’esercizio della loro attività.
I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo, Italia inclusa.
Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:
- mantenere l’attività all’interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
- almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell’assunzione.
I soggetti economici che operano all’interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l’entrata in pensione.
Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell’esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.
Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.
La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all’interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l’esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.
Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud
All’art. 27 del decreto legge 104/2020 al primo comma, dopo le parole “regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” aggiungere:
“comprendendo interamente l’area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016, relativa al cratere sismico del Centro Italia del 2016 per un periodo di 3 anni”
Motivazione
La proposta di includere l’area cratere nelle aree ammesse a beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, consente di mitigare gli effetti straordinari sull’occupazione determinati da due eventi strettamente negativi come la lentezza della ricostruzione post-sisma 2016 nelle aree cratere del Centro Italia e l’epidemia da COVID-19, considerato che queste aree oggi versano in gravi situazioni di disagio socio-economico, dovute soprattutto dal tardivo avvio della ricostruzione e dalla sommatoria di negatività (Sisma 2016 e COVID-19) che colpiscono i diversi settori produttivi.