In GU Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024 pubblicato il Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992“.
I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.
Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).
Infine il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.