Sì condizionato del Garante privacy sullo schema di decreto direttoriale con il quale il Ministero dell’interno approva il documento che disciplina le modalità organizzative e tecniche per il rilascio della Carta di identità elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all’estero.
Con riferimento al rilascio della CIE a un cittadino minore di 14 anni, il documento prevede che sia richiesto “ai suoi accompagnatori (padre e madre) se intendono stampare sul retro della Carta il nome e cognome del padre o della madre o di un tutore”. Tale locuzione, che identifica esclusivamente nel “padre” e nella “madre” i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, evidenzia il mancato adeguamento a quanto previsto dall’Autorità con il parere del 25 marzo 2021 (doc. web n. 9677947). Già in quell’occasione infatti l’Autorità aveva chiesto al Ministero di aggiungere sulla CIE dei cittadini residenti in Italia la nozione di “genitore” nella composizione “padre/genitore” o “madre/genitore”.
La corretta rappresentazione del ruolo svolto dal soggetto richiedente l’emissione della CIE per il minore – afferma il Garante – è infatti funzionale all’osservanza del principio di esattezza dei dati del Regolamento europeo, in relazione ai casi in cui i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili alla figura paterna o materna (ad es., minore affidato non al padre e alla madre biologici ma a coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all’estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all’estero).
Il Garante, quindi, ha espresso parere favorevole a condizione che le persistenti criticità rilevate siano risolte nel documento tecnico aggiungendo alla locuzione già presente di “padre” e “madre, quella di “genitore” nella composizione: “padre/ genitore e madre/genitore”.
Per quanto riguarda invece l’intera procedura, che si basa sull’infrastruttura e su soluzioni tecniche già utilizzate validamente per il rilascio ordinario della CIE, l’Autorità non ha ritenuto necessario indicare ulteriori misure.