La corte di Giustizia Europea con la sentenza del 16/6/2022 n. C-376/21 si pronuncia sulla inapplicabilità agli appalti pubblici aggiudicati da Stati membri e finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei – Direttiva 2014/24/UE – con un rinvio diretto ed incondizionato nella normativa nazionale a disposizioni del diritto dell’Unione. La sentenza, analizzando un caso bulgaro, dispone ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva, la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di invitare un unico operatore economico a partecipare a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dopo aver accertato l’infruttuosità di una precedente procedura aperta con l’obbligo di conservare le condizioni iniziali dell’appalto senza introdurre modifiche sostanziali.
In merito a ciò, i giudici europei sanciscono che l’articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e l’articolo 102, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, anche quando tali appalti sono finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei.
Inoltre, la CGE dichiara che l’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può – nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione – rivolgersi ad un unico operatore economico nel caso in cui tale procedura riprenda, senza modifiche sostanziali, le condizioni iniziali dell’appalto menzionate in una precedente procedura aperta che è stata chiusa con la motivazione che l’unica offerta presentata era inappropriata. Ciò anche se l’oggetto dell’appalto in questione non presenta obiettivamente alcuna specificità che giustifichi l’affidamento della sua esecuzione in via esclusiva a tale operatore.