Il prezzo della cessione delle aree destinate ad insediamenti produttivi deve assicurare al comune la copertura di tutte le spese sostenute per l’acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio.
Il comune può agire nei confronti degli assegnatari delle aree produttive, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell’ente nella gestione della lite, quale causa dell’insorgenza delle ulteriori spese.
L’art. 35 della legge n. 865 del 1971 (richiamato dalla disciplina relativa ai piani per gli insediamenti produttivi), in omaggio al principio di perfetto pareggio economico dell’operazione espropriativa, declina l’esatta corrispondenza tra i costi effettivamente sostenuti dal comune per l’acquisizione delle aree e il corrispettivo del diritto di superficie, con riferimento all’area oggetto della singola convenzione.
Non si possono, però, far ricadere sui concessionari, con il metodo sproporzionato e irragionevole della spalmatura, i maggiori oneri derivanti da rapporti di contenzioso caratterizzanti altre aree del comparto ancora pendenti.
(Nella fattispecie in esame, la sezione statuisce che i maggiori oneri richiesti dal comune, derivanti dal rapporto di contenzioso all’epoca pendenti, riguardano pro-quota l’area del comparto per il quale era sottoscritta la convenzione urbanistica tra il comune e la società. Ritiene, dunque, che il comune abbia legalmente disposto il conguaglio del corrispettivo per l’acquisizione delle aree per l’edilizia economica e popolare, nel momento in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza della spesa effettiva derivante dall’acquisizione dell’area, ovvero dal piano di zona nella sua globalità e ripartita pro-quota tra i concessionari in proporzione alla effettiva quantità delle aree singolarmente assegnate). (1)
La pretesa del comune di ripetere dai singoli acquirenti dei suoli PIP maggiori oneri derivanti da contenziosi correlati agli espropri di tali aree è legittima e, perciò solo, non è fonte di responsabilità precontrattuale, atteso che gli atti di liquidazione delle somme dovute a titolo di conguaglio del corrispettivo per l’acquisizione di tali aree costituiscono determinazioni meramente ricognitivi e contabili e non manifestazione di esercizio del potere, che derivano la propria giustificazione causale dalla medesima fonte dell’obbligazione, il cui recupero non trova, pertanto, nel principio dell’affidamento una ragione di inesigibilità del credito.
La clausola generale di buona fede oggettiva, espressione del generale principio di solidarietà sociale, quale strumento idoneo a condizionare l’esecuzione dell’obbligazione, impone soltanto di tenere in debita considerazione i contrapposti interessi delle parti in relazione alle specifiche circostanze del caso, anche al fine di evitare possibili abusi del diritto. (2)
(1) Precedenti conformi: Cass. civ., sez. I, ordinanza 7 luglio 2022, n. 21572; Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2022, n. 595.
(2) Non ci sono precedenti