La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, nell’ordinanza n. 27903/2024 ha affermato che il proprietario che abbia consentito la circolazione di un veicolo privo della revisione obbligatoria è corresponsabile dei danni conseguenti all’incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che l’evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al sinistro stradale occorso ad un’autovettura di grossa cilindrata mentre era condotta da un terzo, aveva ritenuto corresponsabile al 50% il proprietario che ne aveva consentito la circolazione in mancanza della prescritta revisione, tenuto conto che, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, non erano emersi fattori causali alternativi alla condotta di guida del conducente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 80, Cod. Civ. art. 2054, Cod.
Civ. art. 1227 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 11095 del 2020 Rv. 658149-01, N. 8306 del 2024 Rv. 670625-01
Fonte: Massimario della Corte di cassazione