E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, l’art. 20 -quater, comma 1, lettera a -bis), della legge della regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole “avere la residenza o”.
La previsione normativa de qua reca, all’interno della sua cornice dispositiva, due diversi e alternativi requisiti, accomunati dal medesimo riferimento all’ambito territoriale nonchè alla durata, e riguardanti, rispettivamente, la residenza e la prestazione di attività lavorativa nella regione Marche da almeno cinque anni consecutivi.
La norma, dunque, nella parte in cui cristallizza il requisito della residenza o dell’occupazione ultraquinquennale in regione alla stregua di una condizione di accesso al beneficio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, da un lato, produce un’irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso e, dall’altro, contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica.