Il presidente della Giunta Regionale ha emanato l’Ordinanza n. 59 del 14 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”.
Dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle seguenti attività:
- attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato 1: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione;
- attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato 2: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti”;
- attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’Allegato 3: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia;
- strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato 4: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere;
- strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’Allegato 5: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici;
- rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’Allegato 6: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.;
- agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’Allegato 7: Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi;
- attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica nel rispetto delle condizioni di cui all’Allegato 8: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica;
- attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) nel rispetto delle condizioni di cui all’Allegato 9: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
- attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’Allegato 10: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa.
Nell’Ordinanza sono riportate tutta una serie di ulteriori prescrizioni relative ad ogni singola attività.
In allegato:
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14 maggio 2020
- Allegato 1: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione
- Allegato 2: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti
- Allegato 3: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia
- Allegato 4: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere
- Allegato 5: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici
- Allegato 6: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.
- Allegato 7: Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi
- Allegato 8: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica
- Allegato 9: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)
- Allegato 10: Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa