La Corte di Cassazione sez 2 civile con la sentenza n. 7426/2024 ha affermato che in caso di pubblicità effettuata su aree pubbliche, l’obbligo di pagamento del canone per il rilascio da parte dell’ente proprietario dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto pubblicitario, previsto dall’art. 53, comma 7, del regolamento di esecuzione del cod. della strada (e nella specie dall’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale di Pesaro Urbino per il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione o l’uso di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici), non esclude l’obbligo di pagamento del canone per l’occupazione e l’uso di spazi ed aree pubbliche nelle strade o su beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che i comuni e le province possono stabilire, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; ciò in quanto il primo canone ha natura di tributo e ha presupposti propri, consistenti nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e, quindi, la ricchezza mentre il secondo canone
(previsto nella specie dai commi 1,2,3 dell’art. 24 del regolamento provinciale) ha natura di corrispettivo per la sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell’impianto alla sicurezza stradale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 53 com. 7
Massime precedenti Vedi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione