Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 giugno 2020, recante “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive”, che disciplina le modalità per l’erogazione ai Comuni dei contributi per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, utilizzando il fondo di cui all’art. 1 comma 26 della Legge n. 205/2017 che ammonta a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il decreto finanzia le spese dei Comuni – incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente – connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dell’intervento, così come indicato al momento della presentazione della domanda e in base a quanto risulta dal quadro tecnico-economico e sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 metri cubi, insistenti su specifiche aree (aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici; aree a rischio idrogeologico; aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000). Eventuali risorse residuali potranno essere utilizzate per le medesime tipologie di abusi edilizi e aree, per volumetrie pari o superiori a 250 m3 e inferiori a 450 m3.
Le domande per accedere al Fondo dovranno essere presentate dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato, a pena di nullità, tramite il modulo elettronico che sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro la data che indicata dallo stesso Ministero.