L’espressione “i due consecutivi affidamenti” all’art. 49 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti pubblici), fa riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente precedente” con la conseguenza che è vietato il secondo consecutivo affidamento avente ad oggetto la stessa categorie di opere, in ossequio al principio di rotazione. Lo chiarisce il TAR Sicilia con la sentenza del 19 marzo 2024, n. 1099, confermando l’esclusione di un operatore da una procedura negoziata senza bando di gara, in quanto affidatario uscente di un contratto stipulato con la stessa SA, nello stesso settore merceologico e nella stessa categoria di opere.