La suddivisione in lotti di una procedura di gara favorisce l’apertura del mercato alla concorrenza, rendendo possibile la presentazione dell’offerta anche da parte delle piccole e medie imprese, poiché consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti di partecipazione che, in quanto parametrati su singoli lotti, sono inevitabilmente meno gravosi di quelli che, in termini di capacità economica e prestazionale, sarebbero richiesti per la partecipazione all’intera procedura di gara; requisiti questi ultimi dei quali sono in possesso solo imprese di grandi dimensioni.
In definitiva, l’apertura alla concorrenza è realizzata rendendo possibile la formulazione di un’offerta che, invece, per una procedura unitaria, non sarebbe proponibile.
Il principio della suddivisione in lotti può essere derogato, attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2021, n. 6402; Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1607; Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5992; Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2020, n. 2881; Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1138; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038.