La Corte di giustizia europea, con la sentenze 7/12/2023 cause riunite n. C-441/22 e C-443/22, si è pronunciata sulla possibilità di modificare un appalto senza una nuova procedura di aggiudicazione di appalto
L’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017,
deve essere interpretato, secondo i Giudici europei, nel senso che: al fine di qualificare una modifica di un contratto di appalto pubblico come “sostanziale”, ai sensi di tale disposizione, le parti del contratto non devono aver firmato un accordo scritto avente ad oggetto tale modifica, dato che una volontà comune di procedere alla modifica di cui trattasi può altresì essere dedotta, in particolare, da altri elementi scritti provenienti da tali parti.
L’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2017/2365, deve essere interpretato nel senso che: la diligenza di cui deve aver dato prova l’amministrazione aggiudicatrice per potersi avvalere di tale disposizione richiede segnatamente che quest’ultima abbia preso in considerazione, nella preparazione dell’appalto pubblico interessato, i rischi di superamento del termine di esecuzione di tale appalto dovuti a cause di sospensione prevedibili, come le condizioni meteorologiche abituali nonché i divieti regolamentari di esecuzione di lavori pubblicati in anticipo e applicabili per un periodo compreso nel periodo di esecuzione di detto appalto, dato che tali condizioni meteorologiche e divieti regolamentari non possono giustificare, qualora non siano stati previsti nei documenti che disciplinano la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico, l’esecuzione dei lavori oltre il termine fissato in tali documenti nonché nel contratto iniziale di appalto pubblico.