Un ente abbonato al servizio Anci Risponde ha chiesto un chiarimento in merito all’ambito applicativo dell’art. 14, comma 9 bis, introdotto con la Legge di conversione 41/2023 – in sede di conversione del D.L. 13/2023 – in base al quale la presentazione dell’istanza telematica, da parte dei soggetti che possono accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex art. 26 comma 6 quater del D.L. 50/22), costituisce titolo per l’emissione anticipata della fattura da parte dell’impresa esecutrice.
In particolare l’ente si chiede se tale norma si applichi limitatamente agli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR oppure trovi applicazione per qualsiasi appalto pubblico di lavori indipendentemente dalla fonte di finanziamento ed, in subordine, come debba essere trattata una fattura presentata dall’impresa esecutrice nelle more dell’ottenimento del finanziamento in oggetto.
La Redazione di Anci Risponde segnala, in premessa, la formulazione compiuta dell’art. 14 comma 9bis Legge 41/2023 secondo cui “la presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.
Ora, aggiungono gli esperti, essendo la norma inserita nel Testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 47 del 24 febbraio 2023), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” è da ritenersi, in risposta al primo quesito formulato, che essa debba essere applicata limitatamente agli appalti pubblici finanziati con fondi PNRR.
Quanto al secondo quesito va ribadito che il decreto citato punta, inoltre, ad accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, legando le retribuzioni di risultato dei dipendenti pubblici alla puntualità con cui verranno saldate le fatture.
Attualmente le amministrazioni hanno 30 giorni di tempo (60 per la sanità) per pagare le fatture commerciali.
E’ chiaro, dunque, che la norma speciale mira a semplificare ed accelerare i pagamenti delle opere finanziate con PNRR introducendo un meccanismo speciale che autorizza la ditta esecutrice ad emettere la fattura alla stregua della presentazione dell’istanza.
In conclusione appare logico affermare che la fattura vada pagata nei tempi concessi alla pubblica amministrazione per il pagamento delle fatture, a prescindere dal momento effettivo di erogazione del finanziamento.