Piccoli Comuni. Facoltatività del bilancio consolidato pur in presenza di contabilità economico-patrimoniale
A seguito di alcune richieste pervenute in questi ultimi giorni, e sulla base di contatti con RGS, si evidenzia che la facoltatività del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti (prevista dal co. 3, art. 233-bis TUEL) permette di esercitare tale facoltà già nel 2019 (con riferimento all’esercizio finanziario 2018) a prescindere dal comportamento che l’ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale (la cui tenuta è stata resa facoltativa fino al 2019 con modifica, introdotta dal DL Crescita, del co. 2, art. 232 TUEL).
Pertanto il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che – nel corso della lunga gestazione della norma di proroga della CEP – abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale.
Il comma 3 dell’articolo 227 TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi “nelle more dell’adozione della CEP” per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la CEP sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività “assoluta” del bilancio consolidato ora introdotta.