Con la sentenza 10380/2024 i giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato ribadiscono che l’art. 34 del testo unico dell’edilizia riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre ampliamento e nuovo locale in elevazione ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 31, quali opere eseguite in assenza di titolo o comunque in variazione essenziale rispetto a esso. Una variazione essenziale si configura infatti, secondo gli stessi giudici di Palazzo Spada, ove vi siano interventi edilizi tali da determinare modificazioni significative alla struttura e alla sagoma del manufatto assentito, come per esempio avviene mediante un ampliamento che, pur senza creare un organismo edilizio nuovo ed incompatibile col progetto assentito e con la sua essenza, ne altera la struttura e le dimensioni, comportandone la dilatazione strutturale, funzionale e spaziale. (1).
Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto legittimo il provvedimento del comune che aveva negato l’irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione, ai sensi dell’art. 34 del testo unico dell’edilizia, in relazione ad abusi consistenti in un ampliamento e in un locale tecnico in elevazione.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3371.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it