ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 13 DEL 5 MARZO 2021
DAL 7 MARZO 2021 I COMUNI CON RESTRIZIONI
PROVINCIA DI PESCARA: Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore, Torre Dé Passeri e Turrivalignani;
PROVINCIA DI CHIETI: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;
PROVINCIA DI TERAMO: Pineto, Silvi, Roseto;
PROVINCIA DELL’AQUILA: Ateleta, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli. e Roccaraso
Ai comuni già classificati in zona rossa continueranno ad applicarsi le stesse misure già previste dall’articolo 3 del vecchio DPCM in scadenza. Per evitare confusione con la nuova disciplina del DPCM Draghi (in vigore da domani), che contiene alcune norme più restrittive, la zona dove si applicheranno maggiori restrizioni non sarà più comunemente definita ‘rossa’ e non sarà più fatto riferimento a norme contenute nei DPCM: le misure e i divieti applicati vengono elencati analiticamente nel testo dell’ordinanza.
NEI RESTANTI COMUNI restano in vigore le misure attuali della “zona arancione”;
SONO APERTI i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri e centri estetici)
SCUOLE :le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
SCUOLA DELL’ INFANZIA E NIDI
Rimangono aperti, salvo diverse ordinanze comunali.
aperti i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri e centri estetici) e le scuole materne e dell’infanzia.
IL DISPOSITIVO DELL’ ORDINANZA
“l’applicazione ai comuni della :
• Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri;
• Provincia di Chieti : Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Gio-vanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.
• Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto .
• Provincia di L’Aquila : Ateleta, Cagnano Amiterno , Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli,
Pizzoli e Roccaraso,
delle seguenti misure restrittive:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori summenzionati, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone
ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita,
anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e
ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
c) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
d) Sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett.f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 –
siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (, art. 17 commi 2 e 3) – anche
se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzato
dagli enti di promozione sportiva ;
2) alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre a monitoraggio specifico per la valutazione di
ulteriori restrizioni rispetto a quelle contenute nella presente Ordinanza i comuni già indicati
nell’O.P.G.R. n. 11/2021, siccome integrati dai comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro,Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada, Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano;
3) che sino alla data del 14.03.2021, sull’intero territorio della Regione Abruzzo:
le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto
2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza; le disposizioni di cui al presente
punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica;
sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’art.
121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96
e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo
pari a quello di efficacia della presente ordinanza ;
4) restano confermate tutte le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 dell’O.P.G.R. n. 99/2020, relativamente ai
percorsi ITS, IFTS e IeFP, a quelli autorizzati ed erogati a pagamento dagli Organismi di formazione accreditati, nonché a quelli finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani e nell’ambito del POR
FSE 2014/2020;
5) è, inoltre, consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda
stessa che siano coinvolti in percorsi di formazione continua. Per i tirocini extracurriculari restano confermate tutte le disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. nn. 101/2020 e 103/2020;
6) la presente ordinanza è immediatamente esecutiva nei confronti dei comuni già individuati nelle
OO.PP.GG.RR. nn.rr. 11-12/2021, mentre per i comuni di nuovi individuazione decorrono dalla data del
07.03.2021;
7) la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai
Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile
regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
8) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore
di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo