La Corte di Cassazione Sez. 5, con l’ordinanza n. 26336/2024 ha stabilito i termini essenziali della motivazione attinente l’avviso di accertamento affermando che, come si legge nella sintesi massimata dagli uffici della Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comunque, la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 26431 del 2017 Rv. 646218-01
Massime precedenti Vedi: N. 1694 del 2018 Rv. 646809-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione