Il Consiglio di Stato, sezione VII, sì è pronunciato in materia con la sentenza n. 10307 del 23 dicembre 2024 affermando, come si legge nella nota di sintesi diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, che l’intervento di ripristino di edificio crollato, mantenendo sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, senza incrementi di volumetria, è riconducibile alla ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, comma 1, lett. d), del testo unico dell’edilizia e quindi richiede la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 2 del medesimo testo unico. L’intervento di demolizione e ricostruzione si distingue infatti dalla nuova costruzione, necessitante di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del testo unico, per l’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio. (1).
ed ancora che la categoria della demolizione e ricostruzione è stata ampliata dalle modifiche operate all’art. 3 del testo unico dell’edilizia dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, in quanto non vi è più il limite della “fedele ricostruzione”, ma si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente; pertanto la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi. Il limite del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente è stato peraltro eliminato con la modifica all’art. 3 comma 1 lettera d) del testo unico dell’edilizia da parte del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 , converito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, mentre nel testo risultante dalla modifiche di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato reintrodotto per gli interventi realizzati in zone A, il rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e sono esclusi incrementi di volumetria. (3).
Da ultimo, pertanto, per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del testo unico dell’edilizia, anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, anziché di nuova costruzione, occorre che le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente. (4).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3153; sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3056; 10 agosto 2011, n. 4765; 5 ottobre 2010, n. 7310; 9 luglio 2010, n. 4462.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 721.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it