E’ quanto si legge nella nota massimata dagli organi della Corte, in merito all’ordinanza n. 30148/2024 Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, in cui si afferma che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione.
(Nella specie, la S.C, ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dall’esercente del punto di raccolta scommesse che invocava la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, della norma che sanziona la mancanza di licenza di pubblica sicurezza, poiché la ricorrente non aveva fornito la prova che tale mancanza era dovuta al fatto che l’operatore estero, al quale era affiliata, non aveva ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un’illegittima esclusione dalle gare, o di un comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/11/1981 num. 689
art. 23 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1921 del 2019 Rv. 652384-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione