ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato un Accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, unitamente alla operazione di rinegoziazione dei mutui approvata da Cdp lo scorso aprile, va quindi a completare il set di misure su cui ANCI ha lavorato in queste settimane al fine di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto caratterizzato da un generale e persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici e delle materie prime.
L’Accordo (leggi il testo) prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell’Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.
Non vengono modificate le condizioni economiche contrattualmente previste: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste
E’ previsto un meccanismo di adesione volontaria da parte delle banche che possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti. Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.
Tra le cause di esclusione vanno ricordate l’eventuale attivazione nei confronti dell’ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda, la condizione di dissesto finanziario qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL. Lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) non è condizione di esclusione.
Gli enti hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti (www.abi.it).
Si ritiene opportuno ricordare che con il dl “Milleproroghe” (art. 3-ter, co. 3, dl 198/2022), al fine di assicurare la più ampia efficacia di operazioni di rinegoziazione/sospensione dei mutui bancari, sono state recepite le proposte formulate dall’Anci che consentono di derogare ai limiti all’indebitamento di cui all’art. 204 TUEL e ai requisiti di convenienza finanziaria dell’operazione previsti dall’art. 41, commi 2 e 2-bis della L. 448/2001, nonché di evitare il rilascio di nuove garanzie, estendendo in via automatica quelle attualmente prestate al fine di assicurare la copertura al prolungamento del periodo di ammortamento.
Anche per i mutui bancari vale quanto disposto dall’articolo 7, comma 2 del dl n. 78/2015, da ultimo modificato sempre con il dl “Milleproroghe” (art. 3-ter, co. 1) che consente di utilizzare i risparmi di linea capitale, fino al 2025, senza alcun vincolo di destinazione, quindi anche per spesa corrente. Si ritiene che l’utilizzo di tali risparmi non debba considerarsi in alcun modo vincolato alle maggiori spese energetiche, sebbene queste costituiscano il quadro di riferimento all’interno del quale è stata introdotta la norma di favore.
In considerazione dell’ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 15 settembre 2023, si ricorda infine che per quest’anno agli enti locali è consentito di rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui e altre forme di prestito mediante delibera di giunta, anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione (art. 3-ter, co. 2, dl 198/2022).