L’articolo 1, commi 203, 204 e 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 677 e 678 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d’Italia, è destinata, a valere su risorse dell’INAIL, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, la somma complessiva di 40 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative con le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Possono presentare richiesta di finanziamento i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sia in forma singola che associata, per la costruzione di una scuola innovativa da destinare a scuola dell’infanzia o a polo d’infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado ovvero a un istituto comprensivo. I comuni e/o le unioni di comuni possono chiedere di partecipare al programma di investimento di INAIL nei limiti dello stanziamento previsto per la regione di riferimento, commisurato al numero di studentesse e studenti e nel limite massimo di 2.200,00 euro al metro quadro di SUL (Superficie utile lorda), dovendo le nuove scuole avere le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il valore dell’investimento da sottoporre alla valutazione dell’INAIL deve ricomprendere tutte le spese necessarie per la costruzione della nuova scuola, compreso il valore dell’area. Sono escluse le spese di progettazione, di demolizione di eventuali manufatti presenti sull’area oggetto di intervento di nuova costruzione, nonché le spese per l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche.
– REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I comuni e/o unioni di comuni possono presentare richiesta di investimento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) le aree che i comuni e/o le unioni di comuni candidano per la costruzione delle nuove scuole devono essere di proprietà pubblica nella piena disponibilità, urbanisticamente consone all’edificazione, libere da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque vincolo possa costituire impedimento all’edificazione e già destinate dal PRG comunale a zone per impianti e Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 2 attrezzature collettive (scuole);
2) le dimensioni dell’area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal DM 18 dicembre 1975 per la realizzazione dell’ordine di scuola prescelto;
3) l’area deve disporre di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze dei territori e all’utenza della scuola da realizzare;
4) l’intervento proposto deve avere un livello di progettazione almeno pari a un progetto di fattibilità tecnico-economica;
5) l’intervento proposto non deve essere finanziato totalmente o parzialmente con altri fondi.
2. In caso di ammissione al finanziamento, gli enti locali beneficiari cedono all’INAIL la proprietà dell’area su cui sarà realizzata la nuova scuola.
3. La somma incassata dall’ente proprietario dell’area per la vendita della stessa può essere utilizzata prioritariamente per le spese relative alla progettazione della scuola, nonché per l’acquisto degli arredi, per le attrezzature didattiche e/o per la demolizione di eventuali manufatti esistenti sull’area oggetto di intervento per la nuova costruzione.
4. La verifica e la validazione del progetto esecutivo, avverrà a cura dell’INAIL, in contraddittorio con i progettisti e il Responsabile unico del procedimento (RUP) della rispettiva fase progettuale
5. La scuola realizzata è di proprietà dell’INAIL. La manutenzione ordinaria sarà a carico del Comune beneficiario, mentre la manutenzione straordinaria è a carico dell’INAIL. In ogni caso i rapporti tra l’ente locale e l’INAIL saranno regolati da apposito atto di locazione. Sono a carico del Ministero dell’istruzione gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all’INAIL per l’investimento effettuato per tutta la durata dello stesso.