È costituita la Associazione Regionale dei Comuni dell’Abruzzo denominata ANCI ABRUZZO.
L’Associazione regionale è l’organizzazione di base dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ha sede legale in L’Aquila, può avere sedi operative.
L’attività associativa è rivolta agli Enti Abruzzesi previsti dall’ordinamento: Comuni, Unione di comuni, ed ogni altra forma associativa di essi, Province e/o Enti di Area Vasta, Città metropolitane così come definiti dal TUEL 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, quali la legge 56/2014.
L’Associazione opera senza alcuno scopo di lucro per dare piena attuazione al dettato della Carta Costituzionale nonché ai diritti ed agli interessi degli Associati nell’ambito della Regione ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito della Regione Abruzzo. Favorisce le iniziative unitarie e promuove la partecipazione alla gestione dei poteri locali, quale espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrate.
ANCI Abruzzo ha come scopo la promozione dello sviluppo e del coordinamento di tutte le Autonomie locali dell’Abruzzo e la tutela degli interessi e dei diritti dei Soci aderenti. In particolare:
– è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni e degli altri Enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e con gli altri Enti pubblici regionali e locali e cura la rappresentanza dei Comuni nei rapporti con istituzioni ed organismi internazionali e della Comunità Europea;
– svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica e di erogazione di servizi nei confronti di Comuni singoli o associati, anche su incarico della Pubblica amministrazione.
Per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l’ANCI, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti o società, può, tra l’altro:
– ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;
– promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali e autonomie locali;
– cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
– gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
– operare per un decentramento delle funzioni di interesse pubblico ad ogni livello;
Partecipa all’attività ed alle iniziative dell’ANCI nazionale, rappresentando la volontà e le istanze degli Enti aderenti. Promuove lo studio di problemi che interessino gli associati; interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali; promuove corsi di formazione a vantaggio degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali.
L’ANCI Abruzzo propone e promuove il coordinamento con le altre Associazioni regionali che operano nel mondo delle Autonomie locali, delle Province (UPA), dei comuni montani (UNCEM), dei Comuni e delle regioni d’Europa (AICCRE).
Propone e promuove altresì collaborazione operativa con tutti gli organismi con particolare riferimento a quelli regionali o statali che si occupano di questioni connesse alle attività locali. Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle Istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari.
Per il conseguimento di tali scopi, l’ANCI Abruzzo può operare attraverso la propria struttura organizzativa ovvero mediante una apposita società di servizi di consulenza, assistenza, informazione e formazione a favore dei propri associati e del sistema delle autonomie locali aperta alla partecipazione privata, costituita nelle forme di legge, ovvero anche mediante convenzionamenti con società pubbliche e private relativamente alle competenze che la legge attribuisce agli organi istituzionali e pubblici di livello europeo, nazionale, regionale e Amministrazioni locali.
La costituzione degli Organismi, o la partecipazione ad essi, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, finalizzata alla realizzazione di iniziative o all’erogazione di servizi, è deliberata da Direttivo su proposta del Presidente. La delibera specifica le modalità attraverso cui gli indirizzi dell’Associazione sono recepiti dal soggetto partecipato, i contenuti essenziali dello Statuto e gli strumenti attraverso cui avviene il referto ed il controllo sull’osservanza degli indirizzi impartiti e sui risultati conseguiti.
L’ANCI Abruzzo può realizzare e pubblicare, direttamente o mediante Società di Servizi o convenzionamenti, siti web e pagine social media, giornali, libri, riviste, materiale pubblicitario o organizzare convegni, seminari, incontri e le relative attività collaterali. L’ANCI Abruzzo può partecipare a Società e attività promosse da altri Enti, Associazioni, Società pubbliche e private che hanno lo scopo di fornire assistenza, consulenza e servizi al sistema complessivo delle autonomie locali. L’Associazione svolge la sua attività in piena autonomia secondo gli indirizzi e i programmi stabiliti dai suoi organi e nello spirito dello Statuto nazionale dell’ANCI.
Sono Soci di ANCI ABRUZZO tutti i Comuni e gli Enti Locali d’Abruzzo che abbiano aderito mediante atto formale di adesione, secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 32 dello Statuto di ANCI NAZIONALE.
Possono inoltre aderire ad ANCI ABRUZZO, previa specifica deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, altri enti di derivazione comunale dei comuni abruzzesi e/o di rappresentanza territoriale (Parchi, ecc.) che ne condividano le finalità.
Gli Enti si associano con un unico atto all’ANCI come sistema comprendente Anci Nazionale e Anci Regionale, così come previsto dallo Statuto Nazionale; il valore delle rispettive quote associative è stabilito in conformità a quanto disposto dallo Statuto Nazionale dell’Associazione (art. 32 quote nazionali ed art. 33 quote regionali).
Per quanto riguarda gli Enti non previsti dall’Associazione Nazionale, essi si associano alla sola Anci Abruzzo e corrispondono la sola quota regionale definita dal Comitato Direttivo. L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso, assunto come atto formale, è comunicato all’Associazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà effetto a partire dal primo giorno dell’anno successivo. Il mancato pagamento della quota non consentirà al socio l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo in seno all’Associazione. I rappresentanti di un Ente associato dichiarato decaduto o che abbia receduto dall’Associazione decadono dalla carica.
Organi della Associazione sono:
1- L’Assemblea regionale;
2- Il Comitato Direttivo;
3- Il Presidente;
4- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all’art. 2, coloro che ricoprono le seguenti cariche:
● Sindaco;
● Consigliere comunale;
● Assessore;
● Presidente o consigliere di Circoscrizione;
● Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.
L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti associati in regola con il versamento delle quote associative. E’ ammessa delega ad altro componente elettivo degli organi dell’Ente e di altro Ente associato.
Fanno parte della Assemblea senza diritto a voto, i Consiglieri nazionali dell’Abruzzo, il Presidente ed i Consiglieri regionali del Direttivo della Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ANCI Abruzzo ed è convocata con avviso spedito via posta, fax, e-mail, comunicazione sms o similari almeno 10 giorni prima della data della riunione con le indicazioni del luogo, data, ora di prima e seconda convocazione ed ordine del giorno. L’Assemblea è convocata almeno una volta ogni anno in seduta ordinaria, nomina un Segretario che provvede alla verbalizzazione. E’ convocata altresì quando sia richiesto da un quinto dei soci.
L’Assemblea può deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
– In prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei rappresentanti degli Enti associati;
– In seconda convocazione (da tenersi almeno dopo un’ora da quella fissata in prima convocazione)
– con la partecipazione di almeno 1/5 (un quinto) dei rappresentanti degli Enti associati.
L’Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede istituzionale. La verifica della regolarità di rappresentanza degli Enti nelle riunioni non congressuali è di competenza del Direttore dell’ANCI Abruzzo. Nelle riunioni congressuali viene nominata una commissione per la verifica dei poteri di rappresentanza. Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e congressuali.
L’Assemblea congressuale regionale elegge a maggioranza di voti il Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori ed i delegati alla Assemblea nazionale. Questi ultimi vengono eletti in base alle disposizioni impartite dall’ANCI nazionale. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario dell’Assemblea che lo sottoscrive unitamente al Presidente e al Direttore. L’Assemblea stabilisce gli indirizzi della Associazione e procede in sede congressuale ogni cinque anni al rinnovo degli Organi. Fino al rinnovo restano in carica gli Organi uscenti. E’ presente alle riunioni un notaio quando si procede alla modifica dello Statuto.
Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto dal Presidente e da un numero variabile da 10 a 14 componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della Associazione con avviso spedito via posta, fax, e-mail, comunicazione sms con le indicazioni del luogo, data, ora di prima e seconda convocazione ed ordine del giorno. Il Comitato può riunirsi anche fuori la sede istituzionale.
Il Comitato direttivo elabora programmi e delibera sulle singole iniziative, nomina le commissioni di lavoro. Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
Per la validità delle riunioni del Comitato sono applicabili le stesse disposizioni previste per le riunioni in Assemblea salvo l’avviso di convocazione che deve essere inviato 3 giorni prima della riunione, e salvi altresì i casi di particolari motivi di urgenza, entro 24 ore.
Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione e cura i rapporti esterni.
Il Presidente può nominare uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario, tra i membri del Comitato Direttivo e dei consiglieri nazionali, i quali unitamente al Presidente costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
E’ incompatibile la carica di Presidente con quelle di componente del Governo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, nonché di Parlamentare nazionale. Se eletto successivamente, decade. In caso di urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo con l’obbligo di informare lo stesso nella prima riunione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 1 a n. 3 membri, che eleggono tra loro il Presidente. La prima riunione è convocata dal Presidente dell’ANCI Abruzzo.
Il Collegio esamina il conto consuntivo, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore da sottoporre all’esame del Comitato Direttivo. I componenti il Collegio sono invitati a tutte le riunioni del Comitato Direttivo. I componenti il Collegio non possono essere scelti tra i membri del Comitato Direttivo.
Il Direttore della Associazione è nominato dal Direttivo su proposta del Presidente.
Sovrintende al funzionamento della Associazione, dipende gerarchicamente dal Presidente, può avvalersi dell’opera di collaboratori. Cura l’attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell’Associazione. Firma atti su delega del Presidente.
I componenti degli organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
La perdita del requisito minimo richiesto per l’elezione negli organi sociali di cui all’articolo 4, comma 2, è motivo di decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo.
Sono articolazioni operative dell’ Assemblea: la Consulta dei Piccoli Comuni, la Conferenza dei Presidenti del Consiglio Comunale, la Consulta delle Unioni di Comuni, la Consulta per le Pari Opportunità e la Consulta dei Giovani Amministratori.
Possono essere costituite Commissioni di lavoro, nominate dal Comitato Direttivo per l’esame e lo studio dei fondamentali problemi di interesse degli Associati. Di tali organismi possono far parte sia Amministratori che funzionari e dirigenti degli Enti associati o esperti nelle materie specifiche. Le commissioni vengono convocate dal Presidente della Associazione che le presiede personalmente o tramite delegato.
1. L’Associazione può avvalersi di personale distaccato ai sensi dell’art. 271 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, oppure, convenzionato o assunto a tempo determinato e indeterminato. Il personale dell’ANCI può essere comandato o distaccato presso altri organismi pubblici delle Autonomie locali.
2. Ogni documentazione inerente l’attività degli organi è conservata presso gli uffici dell’Associazione.
3. I verbali delle sedute degli organi sono predisposti dal Direttore e firmati dal Presidente e dal Direttore.
Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili descritti nel libro degli inventari. Il finanziamento è costituito:
– fondo assegnato annualmente dalla Associazione nazionale;
– da eventuali quote associative integrative stabilite nel rispetto dello Statuto dell’Associazione Nazionale;
– da contributi volontari o straordinari;
– sono inoltre possibili proventi provenienti da attività progettuali o convenzionali, nonché da attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall’attività svolta dall’Associazione per la realizzazione dell’oggetto sociale.
Tutte le liquidità, nessuna esclusa, sono depositate in conti correnti presso un Istituto di Credito, intestato alla Associazione con firma del Presidente. Il Direttore può essere delegato alla piena operatività sul conto. Le spese vengono effettuate dal Presidente o, su specifica delega, dal Direttore, nell’ambito del bilancio di previsione.
Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili descritti nel libro degli inventari. Il finanziamento è costituito:
– fondo assegnato annualmente dalla Associazione nazionale;
– da eventuali quote associative integrative stabilite nel rispetto dello Statuto dell’Associazione Nazionale;
– da contributi volontari o straordinari;
– sono inoltre possibili proventi provenienti da attività progettuali o convenzionali, nonché da attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall’attività svolta dall’Associazione per la realizzazione dell’oggetto sociale.
Tutte le liquidità, nessuna esclusa, sono depositate in conti correnti presso un Istituto di Credito, intestato alla Associazione con firma del Presidente. Il Direttore può essere delegato alla piena operatività sul conto. Le spese vengono effettuate dal Presidente o, su specifica delega, dal Direttore, nell’ambito del bilancio di previsione.
Lo Statuto può essere modificato, anche su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci, dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed ai regolamenti dell’ANCI nazionale, ove compatibili, ed alle norme del Codice Civile.
L’Assemblea può deliberare lo scioglimento della Associazione con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. In tale eventualità l’Assemblea deve nominare un Commissario liquidatore il quale, dopo aver provveduto al saldo delle passività devolverà il patrimonio residuo a favore dell’ANCI nazionale.
ANCI è L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
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