La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l’atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa.
(Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di un comune, rilevando d’ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l’ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191
Massime precedenti Conformi: N. 33768 del 2019 Rv. 656627-01, N. 9364 del 2023 Rv. 667485-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione