La Corte di Cassazione Sez. terza Penale, con la sentenza n. 11999/2024 ha stabilito che la realizzazione di un campo da “padel”, così come la riconversione in esso di un campo da tennis, costituisce “nuova costruzione” per la cui realizzazione è necessario il previo rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento edilizio che comporta una trasformazione significativa e permanente del territorio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la realizzazione dei campi da “padel”, diversamente da quella dei campi da calcio e da tennis, per la quale è sufficiente un mero movimento terra che non muta le originarie caratteristiche di permeabilità del suolo, necessita della posa in opera di un massetto di cemento sul quale allocare il tappeto in fibra sintetica e le barriere in vetro temperato).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19521 del 2013 Rv. 255867 – 01, N. 36560 del 2008 Rv. 241284 – 01, N. 12920 del 2016 Rv. 266349 – 01