La disciplina delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003, recante una disciplina speciale di settore volta a garantire la necessaria uniformità di trattamento delle varie fattispecie concrete.
L’installazione degli impianti fotovoltaici necessita dei seguenti titoli abilitativi: l’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, la p.a.s. di cui all’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 2011 e la comunicazione di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 28 del 2011.
In linea generale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal ministero dello sviluppo economico.
Costituiscono attività ad edilizia libera, e, perciò solo, assentibili, non tramite autorizzazione regionale, bensì mediante comunicazione al comune, le seguenti categorie di impianti fotovoltaici:
a) gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) gli impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.
La procedura abilitativa semplificata è stata, invece, prevista, per tutti gli impianti de quibus, fatta salva, però, la disciplina degli impianti soggetti a comunicazione di edilizia libera, nonché per le serre fotovoltaiche di potenza inferiore ad un megawatt elettrico.
(Nella fattispecie in esame, inerente la realizzazione di un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, la sezione ha concluso nel senso dell’ineludibilità dell’autorizzazione unica regionale, atteso che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo) (1).
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015 n. 745; Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2013 n. 4167; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2011 n. 2001