Il Consiglio di Stato si è pronunciato per l’applicabilità ai contratti attivi della disciplina del codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti e di cause di esclusione e a compendio sono state addotte le seguenti argomentazioni:
Benché il rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a. si applichi solo alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture e non anche di beni, la disposizione di cui all’art. 120, comma 11-bis c.p.a., deve ritenersi applicabile anche alle procedure di affidamento di beni pubblici, atteso che l’applicazione della norma in questione non dipende dalla qualificazione giuridica “attiva” o “passiva” del contratto da affidare, ma dalla predisposizione a monte di un procedimento amministrativo di tipo concorsuale ad oggetto plurimo, in quanto tendente ad affidare molteplici e distinti vantaggi economici suddivisi in autonomi e separati lotti (1).
La causa di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del d.lgs. n. 50 del 2016 deve ritenersi applicabile anche ai contratti attivi: la ratio della norma è infatti quella di evitare il rischio di una vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione; e tale esigenza sussiste in relazione alle procedure di affidamento tanto dei contratti passivi, quanto dei contratti attivi; né può escludersi qualsivoglia effetto distorsivo sull’esito della gara in caso di più offerte al rialzo provenienti da società riconducibili ad un unico centro decisionale (2).
In caso di suddivisione della gara in lotti funzionali, qualora l’ente aggiudicatore abbia previsto un limite ai lotti che possono essere aggiudicati ad un unico concorrente, l’omessa dichiarazione della sussistenza di rapporti societari idonei ad integrare la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016, seguita dalla presentazione di offerte “a scacchiera” per più lotti tendente ad eludere il limite di assegnazione stabilito dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 51, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, costituisce condotta delle società interessate rientrante nell’ambito di operatività della causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto tendente ad influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante a proprio vantaggio (3).
(1) (2) (3) Non risultano precedenti in termini.