E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 1, con l’ordinanza n. 26375/2024 come sintetizzato nella massima diffusa dagli uffici della Corte, ovvero che la dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori non consegue automaticamente al provvedimento di scioglimento dell’amministrazione comunale, così come, del resto, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL deve ritenersi autonomo rispetto a quello penale, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell’amministratore dell’ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l’amministratore e l’oggetto dell’addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell’ente pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3024 del 2019 Rv. 652423-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634130-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione