La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 14367 del 2018 Rv. 648972-01