E’ quanto si legge nella sintesi massimata dagli organi della Corte a margine della pronuncia della Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, ordinanza n. 29652/2024, ovvero che in tema di violazioni al codice della strada, l’art. 218, comma 6, c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, prevede, a garanzia dell’interesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della vita umana, un illecito istantaneo il cui perfezionamento non richiede la previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l’ordinanza di sospensione della patente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 6
Massime precedenti Vedi: N. 7704 del 2019 Rv. 653171-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione