Nei giorni scorsi sono pervenute numerose richieste di chiarimento sugli obblighi connessi al monitoraggio dei pagamenti dei debiti, anche in relazione al recente rilascio di nuove funzionalità della piattaforma dei crediti commerciali – PCC.
Tramite la voce di menu Ricognizione debiti > Comunicazione debiti L. 145/2018, l’ente oltre a poter visualizzare e aggiornare le informazioni dello stock dei debiti commerciali residui, scaduti e non pagati al 31/12/2018, ha ora accesso a nuove funzionalità per:
- comunicare l’ammontare complessivo dello stock al 31/12/2019;
- visualizzare i dati rilevati dalla piattaforma relativi allo stock al 31/12/2019;
- visualizzare i tempi di pagamento e ritardo per le fatture ricevute e scadute nel 2019;
- scaricare le risultanze di dettaglio del debito e dei tempi.
In primo luogo, è da chiarire la questione dell’esistenza o meno dell’obbligo a comunicare, entro il 31/01/2020, le informazioni sullo stock di debiti al 31/12/2019.
Al riguardo vale quanto osservato a suo tempo con la Nota IFEL del 10 aprile 2019, e cioè che per la generalità dei Comuni l’obbligo non sussiste, avendo essi adottato SIOPE+ nel corso del 2018.
Il comma 867 della legge di bilancio per il 2019 stabilisce, infatti, che per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti attraverso gli OPI, l’obbligo permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale lo standard viene adottato.
Fanno eccezione i Comuni coinvolti nel 2016 dal sisma del Centro-Italia, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e gli altri enti locali indicati dall’articolo 2 del TUEL per i quali la data prevista di avvio a regime del SIOPE+ era fissata al 01/01/2019.
Va comunque precisato che, indipendentemente dal carattere di obbligatorietà, l’ente può trasmettere l’informazione dell’ammontare del debito al 31/12/2019 con l’effetto di consentire il monitoraggio dello stato di popolamento complessivo della PCC e di indicare il valore di riferimento che la rappresentazione del debito in piattaforma dovrà registrare dopo l’allineamento.
In secondo luogo, occorre rispondere alle diverse incertezze manifestate dai Comuni rispetto ai possibili utilizzi delle nuove informazioni sui valori del debito e sui tempi di pagamento rese disponibili dalla PCC e utili per verificare gli indicatori di cui al comma 859 della legge n. 145 del 2018 (indicatore di riduzione del debito e indicatore di ritardo dei pagamenti).
Va precisato, in proposito, che detti indicatori saranno utilizzati a partire dal 2021 per valutare la sussistenza dell’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali – FGDC (articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018) mentre possono essere utilizzati fin da ora per dar corso alla possibilità di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE (articolo 1, comma 79 della legge n. 160 del 2019).
In particolare, il Comune che nel corso del 2020 intenderà variare il bilancio di previsione 2020-2022 al fine di ridurre dal 95% al 90% il valore del FCDE stanziato, si servirà di indicatori come di seguito elaborati:
- l’indicatore di riduzione del debito pregresso sarà calcolato come rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2019 e a fine 2018;
- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, dovrà considerare le fatture scadute nel 2019 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2019 prima della scadenza (cfr. Nota IFEL del 21 novembre 2019).
Si ritiene che, limitatamente al 2020, considerato il rinvio degli obblighi connessi al FGDC, dovuto anche alla ancora scarsa rappresentatività dei dati registrati in PCC, gli indicatori in questione possano essere calcolati sulla base delle evidenze contabili di ciascun ente.
È inoltre opportuno evidenziare che le nuove funzionalità consentono all’ente di verificare lo stato di aggiornamento della PCC e di prendere atto dell’eventuale necessità di ulteriori attività di allineamento delle informazioni registrate nel sistema alle risultanze contabili locali.
Si ricorda infatti che, a decorrere dal 2021, gli indicatori saranno calcolati esclusivamente dalla PCC (cfr. Nota IFEL del 30 dicembre 2019).
I Comuni, quindi, sono invitati a proseguire con le attività di allineamento se riscontrano un gap fra il valore dello stock rilevato da PCC a fine 2019 e quello calcolato dai propri uffici, oppure qualora non si riconoscano nei valori assegnati dalla piattaforma all’indicatore di ritardo dei pagamenti.
D’altro canto si ribadisce che tutto ciò potrà compiutamente avvenire solo se il sistema PCC sarà in grado di fornire adeguate funzionalità, automatiche e massive. È necessario che la piattaforma sia potenziata in modo da ridurre le principali inefficienze ed eliminare i disservizi, come quelli verificatisi proprio in occasione della pubblicazione della nuova funzionalità di Ricognizione debiti > Comunicazione debiti L. 145/2018 che, in un primo momento, ha riportato valori mal calcolati dello stock del debito.
Si segnala, poi, che la piattaforma consente anche visualizzazione del tempo di pagamento, medio-ponderato o dettagliato per fattura. Va evidenziato, in proposito, che quest’ultimo indicatore non rileva ai fini dell’obbligo di accantonamento al FGDC né ai fini del calcolo agevolato del FCDE, ma fornisce indicazioni sulle modalità di aderenza dei periodi di pagamento dell’ente alle previsioni normative (i 30 o i 60 giorni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 4 del dl 231 del 2002). A parità di ritardo, un tempo medio più alto può indicare un maggior ricorso, da parte di amministrazioni e imprese, a pattuizioni di tempi di pagamento fino a 60 giorni.
Si segnala, infine, il webinar IFEL I tempi di pagamento della PA: le novità 2020 organizzato dal Gruppo di Lavoro ANCI/RGS e previsto per il prossimo 28 gennaio.