Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il testo della nuova circolare ai prefetti che fornisce indicazioni sulle nuove disposizioni introdotte dal Dl 19/2020 sulle sanzioni.
La circolare riporta che il prefetto ha il potere di imporre, per la durata dell’emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l’effettività e la pubblica utilità.
Inoltre, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, negli ambiti di loro competenza, senza però incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Si segnala anche che i Sindaci non possono adottare ordinanze urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, in contrasto con le misure statali.
La circolare fornisce anche chiarimenti sulle novità in termini di sanzioni. Viene operata una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, costituente reato.
Infine, la circolare chiarisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.