Con la sentenza 10256 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno toccato diversi punti sul tema dei Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione. In prima battuta, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il requisito della iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) prevista dall’articolo 1, commi 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 si acquisisce solo in seguito alla conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la istanza dell’operatore. Pertanto, la mera presentazione della domanda di iscrizione non ha valore equipollente alla iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle procedure di gara. (1).
Secondo gli stessi giudici, ancora, Il requisito della iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) di cui all’articolo 1, commi 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 va accertato dalla stazione appaltante attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013. Pertanto, laddove detta iscrizione costituisca elemento utile ai fini del punteggio, è sufficiente che il concorrente ne dichiari il possesso, spettando alla stazione appaltante verificare, attraverso la consultazione del sito della Prefettura competente, la veridicità di quanto attestato. (2).
In motivazione, la stessa sezione ha evidenziato che il principio espresso è conforme all’art. 99, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (il quale esclude che agli operatori economici possano “… essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi … possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”) e all’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”).
La disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 52 a 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concludono i giudici del Consiglio di Stato, è inderogabile solo nel senso che, ai fini della partecipazione alle gare aventi a oggetto le attività contemplate dal comma 53, è necessariamente richiesta l’iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”). Essa, però, non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, le stazioni appaltanti possano richiedere nella lex specialis, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. (3).
Nella fattispecie esaminata la sezione ha ritenuto che il criterio valutativo ancorato al possesso del requisito della iscrizione nella “white list” rispettava i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, prevedendo l’assegnazione di soli 2 punti a fronte degli 85 complessivamente attribuibili per il merito tecnico dell’offerta. Inoltre, la sezione ha precisato in motivazione che l’art. 108, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, debba essere valutata sulla base di criteri oggettivi basati, tra l’altro, su aspetti “sociali” connessi all’oggetto dell’appalto ed ha evidenziato che la richiesta di iscrizione nella “white list” presenta una valenza “sociale”, rispondendo all’esigenza che le commesse, ancorché differenti da quelle aventi a oggetto le attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 siano eseguite da operatori economici non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo, in definitiva, una maggiore affidabilità degli stessi.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it