Ai sensi dell’art. 9 t.u. edil., nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 3 dello stesso testo unico, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; non sono, pertanto, consentiti interventi di nuova costruzione (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 6502 del 2020;
Difformi: non risultano precedenti difformi.