La Corte di Cassazione sez. 5 Civile con l’ordinanza n. 12615/2024 ha affermato che in tema di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990, ratione temporis applicabile, è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, in quanto il richiamo letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione – contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi – rimanda alla mera individuazione dei criteri economici per procedere alla loro determinazione e perché i provvedimenti in materia di tariffe, non essendo espressione della volontà impositiva dell’ente, sono funzionali a stabilire il corrispettivo del servizio da erogare, nell’ambito della diretta correlazione tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13
Massime precedenti Vedi: N. 15619 del 2020 Rv. 658532-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione