Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS), recante “Modalita’ di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, previsto per regolare la procedura di accesso al fondo nel I semestre 2021, non ancora la variazione dei prezzi dei materiali rispetto a cui si attende il previsto DM di rilevazione.
Tale provvedimento attua le disposizioni di cui al comma 8, articolo 1-septies (“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici”) del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, rispetto alla modalità per richiedere l’eventuale compensazione del caro materiali attingendo allo specifico fondo. Si ricorda, infatti, che la procedura disposta dal richiamato articolo del Sostegni bis, prevede l’emanazione da parte del MIMS di due decreti:
- Il primo (c. 1, art. 1 septies del dl 73/2021), previsto entro il 31.10.2021 ma non ancora emanato, raccoglie le variazioni dei prezzi dei materiali (maggiori dell’8%) in aumento o in diminuzione di cui al primo semestre del 2021. Dalla sua pubblicazione scatteranno i termini per l’invio dell’istanza di compensazione alle S.A. (15 gg) e per l’eventuale accesso al fondo (60 gg) in caso di mancanza di risorse da parte delle medesime, con le specifiche indicate nella normativa richiamata.
- Il secondo (c. 8, art. 1 septies del dl 73/2021), quello appena pubblicato (previsto entro il 24 settembre u.s.), ripartisce il Fondo di 100 mln di euro fra piccole, medie e grandi imprese di costruzione e ne stabilisce i criteri di accesso.
Tale ultimo decreto pubblicato in gazzetta (art. 1), assegna ad ogni categoria di impresa la disponibilità dei 100 milioni stanzianti nel fondo di compensazione prevedendo che alla piccola impresa è assegnata una dotazione pari ad euro 34.000.000,00; alla media impresa una dotazione pari ad euro33.000.000,00; alla grande impresa una dotazione pari ad euro33.000.000,00.
In particolare, però, secondo la procedura stabilita dalla normativa gli appaltatori dovranno prima presentare alle S.A, a pena di decadenza – entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dal decreto ricognitivo sulla variazione prezzi – apposita istanza di compensazione. La S.A. dovrà verificare la possibilità di far fronte alle richieste, alla luce delle variazioni indicate dal MIMS, secondo le specifiche dettate dalla normativa (art. 1 septies, c. 6 del dl 73/2021) ed eventualmente, in caso di carenza di risorse, richiedere l’accesso al Fondo.
In quest’ultimo caso, infatti, il decreto appena pubblicato in GU, dispone che le istanze di compensazione siano trasmesse, da parte delle S.A. – entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del decreto ricognitivo sulla variazione prezzi – al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere.
Il decreto prevede inoltre (art. 2), che alla richiesta di accesso al Fondo l’ente richiedente dovrà allegare le istanze di compensazione in aumento, fatte pervenire dalle imprese (a condizione rispettino i criteri di ammissibilità prescritti dal “decreto MIMS variazioni” e che, come detto, abbiano rispettato il termine dei 15 giorni) unitamente alla documentazione connessa (indicata al comma 4): i) la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa (ossia documenti che dimostrino l’aumento dei costi subito); ii) l’attestazione da cui risulta l’importo ammesso a compensazione e la categoria cui l’impresa appartiene (piccola, media o grande); iii) la dichiarazione attestante l’insufficienza delle risorse finanziarie (ai sensi dell’art. 1 septies, comma 6, decreto Sostegni bis), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.
Infine, è previsto (art. 4) che la percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rapportando l’ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all’importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d’impresa e va calcolata ed applicata per ogni singola istanza di compensazione.
La procedura si presenta alquanto articolata e si attende adesso la pubblicazione del DM di rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione che farà scattare i previsti termini per l’invio delle istanze, la verifica e le possibili richieste di accesso al fondo.