E’ illegittima e costituisce una possibile fonte di pretese risarcitorie una
prolungata prassi consistente nel conferire a funzionari di incarichi
dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni
dirigenziali vacanti in violazione del principio costituzionale dell’accesso alla
dirigenza pubblica mediante concorso e di quanto previsto dalle norme
primarie che consentono entro tassativi limiti quantitativi la possibilità per
le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti
esterni privi della qualifica dirigenziale, subordinando tale facoltà a limiti
ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale
dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione.
La temporaneità degli incarichi dirigenziali esterni rende illegittime e
caratterizzate da colpa ai fini dell’elemento soggettivo dell’illecito le prassi
di continui rinnovi dei suddetti incarichi. Il Consiglio di Stato ha precisato
che tali prassi sono elusive degli obblighi dell’amministrazione, strumentali
al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie
esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel
modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor
tempo possibile le scoperture di organico e che le stesse finiscono per
introdurre un nuovo canale di accesso alla dirigenza pubblica, non previsto
dal legislatore e in palese contrasto con i principi costituzionali.
L’illecita prassi del rinnovo del conferimento di incarichi in provvisoria
reggenza ha carattere plurioffensivo in quanto idonea a ledere non solo
l’aspirazione del singolo lavoratore, ma anche il ruolo del sindacato nella sua
attività di tutela degli interessi dei lavoratori ed è dunque fonte di
responsabilità per i danni di carattere non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.
derivanti da una lesione incidente sull’interesse costituzionalmente protetto
all’attività sindacale (art. 39 Cost.).