Il numero di targa automobilistica costituisce un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del veicolo, consentendone, dunque, la profilazione; ne consegue che la riproduzione fotografica della targa dell’autoveicolo di proprietà di un terzo, in occasione dell’accertamento dell’infrazione commessa dal conducente di altro veicolo, costituisce un trattamento dei dati personali, di cui occorre verificare la rispondenza ai principi e alle modalità fissati nel d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis applicabile.
(Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale, che, nell’annullare la cartella di pagamento fondata sul provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Privacy a carico di un comune, aveva escluso che l’elemento del numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, rientrasse nel novero dei dati personali meritevoli di tutela secondo la normativa sul trattamento dei dati personali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003
num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003
num. 196 art. 19, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003
num. 196 art. 25 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 19270 del 2021 Rv. 661826-01