Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della Corte costituzionale di tale stato membro, sebbene le ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, in contrasto con il diritto comunitario. (1).
In motivazione, la Corte ha ricordato che dal principio del primato del diritto dell’Unione deriva il principio di interpretazione conforme, che esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima. Ha soggiunto che l’eventuale responsabilità disciplinare dei giudici di diritto comune per inosservanza delle decisioni di una corte costituzionale nazionale può sussistere solo in taluni casi, del tutto eccezionali, a causa di decisioni giudiziarie adottate da questi ultimi, come condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, ma che appare essenziale, al fine di preservarne l’indipendenza, non esporre i giudici di diritto comune a procedimenti o sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, la quale rientra nella loro competenza esclusiva.
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla sua corte costituzionale, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull’esistenza di siffatto infortunio sul lavoro. (2).
(1) Conformi: Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21, RS
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it