Un gazebo (o dehors) non va qualificato come costruzione vera e propria in senso giuridico, ma costituisce un’attrezzatura speciale a servizio di attività commerciale (nel caso concreto un bar). Ai sensi del combinato disposto dei punti (e.5) ed (e.6) del comma 1 dell’art. 3 del t.u. 6 giugno 2001 n. 380, è possibile realizzare una struttura di questo tipo, rispettando non le distanze di cui al d.m. 1444 del 1968, ma quelle stabilite in concreto per la categoria dal comune interessato (nel caso di specie dal piano di arredo urbano).
Inoltre, non è necessario il rispetto delle distanze di cui al d.m. n. 1444 del 1968, se il gazebo è stato realizzato sul suolo pubblico: in tal caso, infatti, non è soggetto al rispetto di tale normativa.
E’ quanto si legge nella massima alla sentenza n. 304 del Consiglio di Stato, sezione IV diffusa dagli organi di giustizia amministrativa.