La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con la sentenza n. 20348/2024 ha affermato che legittimato passivo all’azione per il risarcimento di danni causati da inidonea manutenzione di un ufficio giudiziario, verificatisi tra l’1/1/1941 e il 30/8/2015, è il Comune in cui esso è sito, ente gravato dall’obbligo di manutenzione e pulizia in base agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 392 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni subiti il 27/2/2002 da un dipendente dell’impresa appaltatrice del servizio di pulizia del tribunale, il quale, mentre stava arieggiando i locali del piano seminterrato, era rimasto travolto da una finestra blindata, che, scardinatasi dal telaio, gli era caduta violentemente addosso, provocando gravi lesioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19606 del 2013 Rv. 627534-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione