Il Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sezione I, con il parere 7 gennaio 2025, n. 4 e pronunciandosi in una materia in cui non ci sono precedenti negli esatti termini, si è espressa nella nota di sintesi diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, affermando che da una lettura sistematica del quadro normativo vigente – legge 23 giugno 1927, n. 1188; legge 24 dicembre 1954, n. 1228; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – si desume che il comune è l’esclusivo titolare della funzione amministrativa di toponomastica, mentre il prefetto è chiamato a rilasciare o meno l’autorizzazione basandosi su ragioni di tutela dell’ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica.
Ne consegue, si legge ancora nella nota, che il corretto procedimento per l’intitolazione di nuove strade si articola in due fasi, la prima delle quali consta della delibera di giunta comunale e, la seconda, del nulla osta del Prefetto, di guisa che, in assenza di una preventiva deliberazione di giunta non vi sarebbe alcuna ipotesi di intitolazione da sottoporre al vaglio prefettizio.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it