In data 24 aprile 2024 è stato emanato il decreto del Mef che individua gli atti dell’Amministrazione finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo.
Si ricorda in proposito che l’art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Il decreto in questione, come auspicato da IFEL nella “Nota di approfondimento – Nuovo Statuto dei diritti del contribuente” del 5 febbraio 2024, non individua gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, ma anzi conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art. 6-bis. E infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
La Nota che pubblichiamo si propone di fornire tutti gli elementi per un approfondimento delle novità apportate dal decreto in questione.